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Nuove regole su IVA e dazi per aerei, barche e auto
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Variazione normativa in Italia su IVA e dazi per aerei, barche e auto

Stai pensando di importare un aereo, yacht o auto?

Nuove regole su IVA e dazi per aerei, barche e auto

Le recenti variazioni normative in Italia introdotte dal D. Lgs. n. 141/2024 riguardano diversi aspetti, tra cui la natura giuridica dell'IVA all'importazione, equiparandola ai diritti di confine.

Variazioni Normative in Italia

Le recenti variazioni normative in Italia introdotte dal D. Lgs. n. 141/2024 riguardano diversi aspetti, tra cui la natura giuridica dell'IVA all'importazione, equiparandola ai diritti di confine.

L'equiparazione dell'IVA all'importazione a diritto di confine (come i dazi doganali) ha introdotto conseguenze significative per le operazioni di importazione in Italia e nell'UE. Ecco le principali implicazioni:

Obbligo di Pagamento Immediato

L'IVA all'importazione è ora dovuta al momento dell'ingresso del bene nel territorio doganale UE, esattamente come i dazi.

Esempio: Se importi un aereo dagli USA, l'IVA italiana (22%) e i dazi (se applicabili) devono essere pagati immediatamente alla dogana italiana.

Soggetti Responsabili

L’IVA all’importazione è a carico del destinatario del bene (acquirente), che diventa il soggetto passivo del pagamento.

Eccezione: Le aziende con Partita IVA possono sospendere il pagamento tramite il regime del "differimento doganale" (art. 141-bis DPR 633/72), pagando l’IVA successivamente in dichiarazione (mensilmente o trimestralmente).

Impatto sulla Liquidità

Per i privati e le PMI senza accesso al differimento, l’obbligo di pagare IVA e dazi all’importazione può generare un onere di cassa immediato.

Esempio: Un privato che importa una barca da 1 milione di euro pagherà 220.000 € di IVA (22%) + dazi (fino al 2,7%) alla dogana.

Armonizzazione con le Norme Doganali

Le regole per la base imponibile (valore doganale + dazi) e le procedure di calcolo dell’IVA sono allineate a quelle dei dazi, riducendo le discrepanze tra i due tributi.

Esempio: Su un’auto importata dal Giappone, l’IVA si calcola sul valore CIF (costo + assicurazione + trasporto) + dazi applicabili.

Sospensione dell’IVA in Regimi Speciali

L’IVA può essere sospesa se i beni sono depositati in magazzini doganali o in regime di "perfezionamento passivo" (trasformazione prima della vendita).

Esempio: Un aereo importato in UE per manutenzione e poi riesportato in Svizzera non pagherà IVA in Italia.

Maggiori Controlli e Sanzioni

Le autorità doganali italiane (Agenzia delle Dogane) hanno poteri rafforzati per verificare il corretto pagamento di IVA e dazi, con sanzioni per omessa dichiarazione o sottovalutazione del bene.

Esempio: Se un’imbarcazione è dichiarata a 500.000 € ma il valore reale è 800.000 €, scatta una sanzione sul mancato pagamento dell’IVA (22% su 300.000 € = 66.000 € + sanzioni).

Implicazioni per la Rivendita

Se un bene importato (es. un aereo) viene successivamente venduto in UE, l’IVA pagata all’importazione può essere detratta dal venditore (se soggetto IVA) o inclusa nel prezzo se venduto a un privato.

Esempio: Una società italiana che vende un aereo importato dagli USA a una società tedesca può recuperare l’IVA pagata all’importazione, riducendo il costo netto.

Casi Pratici

Auto????: Un’auto importata dalla Svizzera (Paese terzo) paga IVA 22% + dazi 10% (se non coperti da accordi).

Yacht⛵: Se acquistato in Turchia, l’IVA italiana (22%) si applica al valore dichiarato in dogana.

Aereo FAA✈️: Se registrato negli USA (FAA) e utilizzato in Italia per > 6 mesi/anno, diventa soggetto a importazione e pagamento IVA.

Conclusione

L’equiparazione dell’IVA ai diritti di confine ha reso più stringente il controllo fiscale sulle importazioni, ma offre anche strumenti (es. differimento) per ottimizzare i flussi di cassa per le aziende. Per i privati, invece, l’onere è spesso immediato e non recuperabile.


Regole per Auto, Yachts e Aerei

Sebbene per barche e auto, le regole siano simili a quelle degli aerei, esistono alcune differenze.

Differenze Principali

Esenzioni e Riduzioni: Gli aerei possono beneficiare di esenzioni IVA per usi specifici, mentre auto e yachts generalmente non hanno esenzioni simili.

Detrazione IVA: Le imprese possono detrarre l'IVA pagata su auto e yachts se utilizzati per scopi commerciali, mentre gli aerei hanno condizioni più restrittive.

Esempi Pratici

Auto????: Un'auto importata da un privato tedesco in Italia pagherà IVA italiana al 22%, ma se l’auto è utilizzata per scopi commerciali, l'IVA può essere detraibile.

Yacht⛵: Un yacht acquistato in Croazia e importato in Italia pagherà IVA al 22% e dazi se applicabili, ma se utilizzato per scopi commerciali (es. charter), l'IVA pagata può essere detraibile. 

Aereo✈️: Un aereo acquistato negli USA e importato in Italia pagherà IVA al 22% e dazi, ma potrebbe beneficiare di esenzioni se utilizzato per scopi commerciali specifici.

In sintesi

L'IVA pagata in UE è generalmente riconosciuta, ma ci sono specifiche condizioni per l'importazione e l'uso in Italia. 

I dazi si applicano principalmente alle importazioni da Paesi terzi, mentre l'IVA si applica sia alle importazioni che alle cessioni interne.

Le differenze principali riguardano le esenzioni IVA per gli aerei e le condizioni per la detrazione dell'IVA.


Alcune casistiche ricorrenti nella compravendita di Aerei

Acquisto di un Aereo in UE

Senza IVA pagata: se si acquista un aereo in UE senza evidenza di IVA pagata, si dovrà pagare l'IVA in Italia al momento dell'importazione.

Con IVA pagata in UE: se l'IVA è stata pagata in UE, non si dovrà pagare nuovamente in Italia, a condizione che si possa dimostrare il pagamento precedente.

Esportazione e Re-importazione: se l'aereo viene esportato fuori UE e poi re-importato in Italia, potrebbe essere necessario pagare nuovamente l'IVA, a seconda delle condizioni specifiche.

Acquisto di un Aereo Fuori dalla UE

Se un privato acquista un aereo fuori dalla UE, ci sono diverse considerazioni da fare:

IVA: L'IVA pagata fuori dalla UE non è riconosciuta in Italia. Pertanto, al momento dell'importazione in Italia, si dovrà pagare l'IVA italiana.

Dazi: Sono applicabili i dazi doganali per l'importazione di beni da Paesi terzi.

Registrazione: L'aereo dovrà essere registrato presso l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) se utilizzato in Italia.

Vendita di un Aereo da Privato a Società UE

Se un privato vende un aereo a una società UE, non può scorporare l'IVA dal prezzo di vendita perché, come privato, non ha diritto alla detrazione dell'IVA pagata inizialmente. Tuttavia, il compratore UE potrebbe essere interessato a un prezzo che include l'IVA, ma questo dipende dalle norme fiscali del Paese del compratore.

Aereo Registrato FAA

Un aereo registrato FAA non deve necessariamente essere importato in Italia, ma se viene utilizzato principalmente nel territorio italiano, potrebbero esserci obblighi fiscali e di registrazione da considerare.


Quali sono le conseguenze della riforma doganale nazionale che ha incluso l’IVA tra i diritti di confine?

Considerare l'IVA all'importazione come un diritto di confine ha diverse conseguenze significative, sia sul piano giuridico che su quello operativo. Ecco le principali:

Principali Consequenze

Applicazione delle Norme Doganali:

L'IVA all'importazione viene accertata, liquidata e riscossa secondo le disposizioni doganali, assimilandola ai dazi doganali.

Questo significa che le procedure e le sanzioni previste per i diritti di confine si applicano anche all'IVA.

Estensione della Responsabilità:

La responsabilità per il pagamento dei diritti di confine, compresa l'IVA, si estende anche ai rappresentanti indiretti, come i dichiaranti doganali.

Ciò comporta che anche questi soggetti possono essere considerati debitori dell'imposta in caso di omissioni o errori.

Sanzioni e Contrabbando:

L'evasione dell'IVA all'importazione può essere considerata come contrabbando doganale, con conseguenze penali e amministrative più severe.

Le sanzioni previste per i diritti di confine, comprese quelle penali, si applicano anche all'IVA.

Garanzie e Depositi:

In alcuni casi, come il regime del deposito IVA, l'importatore potrebbe essere obbligato a presentare una garanzia per assicurare il pagamento dell'IVA.

Questo è particolarmente vero quando le merci non sono prese in carico nella contabilità del deposito.


Eccezioni e Regimi Speciali:

L'IVA non costituisce un diritto di confine in determinati casi, come l'immissione in libera pratica senza assolvimento dell'imposta per successiva immissione in consumo in un altro Stato membro UE o quando le merci sono vincolate a regimi di deposito diversi.

In questi casi, l'IVA segue regole diverse, come il reverse charge o le norme dello Stato membro di consumo.

Implicazioni Giurisprudenziali e Politiche comunitarie:

La qualificazione dell'IVA come diritto di confine è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale, con alcune sentenze che hanno messo in discussione questa assimilazione.

La Corte di Giustizia UE ha più volte stabilito che l'IVA all'importazione non è un diritto di confine, essendo un tributo interno.

In sintesi, considerare l'IVA un diritto di confine comporta un allineamento con le norme doganali, un'estensione della responsabilità e un inasprimento delle sanzioni, ma anche alcune eccezioni per specifici regimi di importazione.


Imposta erariale sugli aeromobili privati

Con l’articolo 16, commi da 11 a 15bis, del decreto legge n. 201 del 2011 è stata istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

L’imposta è dovuta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità. Il versamento va effettuato con riferimento all’intero periodo di validità di questo certificato. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.


Chi deve versare l’imposta

L’imposta deve essere versata da:

proprietari

usufruttuari

acquirenti con patto di riservato dominio

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Sono esentati, invece, dal pagamento dell’imposta:

gli aeromobili di Stato e quelli equiparati

gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III del Codice della navigazione

gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation)

gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia

gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita

gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni

gli aeromobili di costruzione amatoriale

gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (legge 25 marzo 1985, n. 106).


Aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac

Dal 4 settembre 2013 l’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato questo limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti in tabella per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Le esenzioni previste per i velivoli del registro Enac valgono anche per quelli degli Stati esteri, compresi i mezzi militari (articolo 8 della Legge comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013). Le esenzioni previste per i velivoli del registro Enac valgono anche per quelli degli Stati esteri, compresi i mezzi militari.


Come e quanto versare

L’importo da versare mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3368 è calcolato in base alle seguenti misure annuali:

  • Aeroplani con peso massimo al decollo:
  • fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg
  • fino a 2.000 kg., euro 1,25 al kg
  • fino a 4.000 kg., euro 4,00 al kg
  • fino a 6.000 kg., euro 5,00 al kg
  • fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg
  • fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg
  • oltre 10.000 kg., euro 7,60 al kg

Elicotteri: l'imposta è quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%.

Alianti, moto alianti, autogiri e aerostati: l’imposta è pari 450,00 euro.


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